Il codice disciplinare è costituito dall’insieme di norme disciplinari previste dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale o nel regolamento disciplinare interno.
Il codice disciplinare deve essere affisso in luogo accessibile a tutti, ad esempio nella bacheca aziendale.
Esse sono determinate nel codice civile, nel contratto collettivo o nel regolamento aziendale.
Commette “recidiva” il lavoratore che nell’arco di 2 anni reitera il comportamento che ha dato luogo ad un precedente provvedimento disciplinare. La recidiva, o i precedenti disciplinari che la integrano, deve formare oggetto di preventiva contestazione al lavoratore.
Il datore di lavoro, venuto a conoscenza dell’infrazione disciplinare commessa dal lavoratore, al fine di acquisire elementi utili ad incolparlo, può svolgere indagini, mediante l’audizione del lavoratore o riservatamente.
Il datore di lavoro che viene a conoscenza di un fatto che può integrare un’ipotesi di infrazione disciplinare deve contestare l’addebito al lavoratore.
La contestazione deve essere specifica, ossia contenere le indicazioni necessarie per individuare il fatto; immediata, ossia tempestivamente comunicata rispetto alla commissione del fatto o alla piena conoscenza da parte del datore di lavoro dell’infrazione ed immutabile, al fine di tutelare il diritto di difesa del lavoratore.
La contestazione deve essere comunicata per iscritto al lavoratore.
Contestualmente alla contestazione degli addebiti, quando i tempi del procedimento disciplinare sono incompatibili con la presenza del lavoratore in azienda, il datore di lavoro può sospenderlo in via cautelare.
Entro 5 giorni dalla ricezione della contestazione, il lavoratore ha il diritto di replicare, producendo le proprie difese in forma scritta o orale.
Esperita validamente la procedura disciplinare, il datore di lavoro può intimare il provvedimento sanzionatorio.
Le sanzioni si distinguono in conservative e non conservative. Tra quelle conservative: ammonizione scritta, multa, sospensione, trasferimento. Sanzione non conservativa è il licenziamento.
Il lavoratore in caso di sanzioni conservative ha due alternative: promuovere entro i 20 giorni successivi all’applicazione della sanzione la costituzione di un collegio di conciliazione e di arbitrato per ottenere la revoca o la conversione del provvedimento oppure impugnarla davanti all’autorità giudiziaria, senza termini di decadenza ma salva la prescrizione di 10 anni.
I termini e le modalità sono le stesse del licenziamento individuale, ossia entro 60 giorni dalla comunicazione del recesso, con qualsiasi atto scritto, giudiziale o stragiudiziale, purchè idoneo a rendere nota al datore di lavoro la volontà del lavoratore. Ai fini della sua efficacia, occorre che, entro 180 giorni dalla data di spedizione dell’impugnazione del licenziamento, l’impugnazione sia seguita dal deposito del ricorso giudiziale o dalla comunicazione dell’eventuale richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato.
Il termine “mobbing” racchiude tutte quelle condotte vessatorie, reiterate e durature, individuali o collettive, rivolte nei confronti di un lavoratore ad opera di superiori gerarchici (mobbing verticale) e/o colleghi (mobbing orizzontale) o da sottoposti verso un superiore (mobbing ascendente).
Una strategia vessatoria finalizzata all’estromissione del lavoratore dall’azienda.
Per la giurisprudenza, lo straining è una forma attenuata di mobbing per la cui configurabilità sono necessari sette parametri: l'ambiente lavorativo, la frequenza anche isolata con effetti duraturi, la durata di almeno sei mesi, il tipo di azioni rientranti in una determinata catalogazione, il dislivello tra gli antagonisti in cui la vittima è in una posizione di inferiorità gerarchica con il suo carnefice, l'andamento secondo fasi successive, l'intento persecutorio o l'obiettivo discriminatorio.
Quando i comportamenti sono stati da egli stesso realizzati in modo doloso o da altri dipendenti.
Sì in presenza di un nesso di causa tra la condotta ed il danno, provando la lesione della propria integrità psico-fisica.
L’azione si prescrive in 10 anni dalla manifestazione del danno e non dall’inizio delle vessazioni.
L’obbligo di fedeltà comporta l’osservanza da parte del lavoratore dei divieti di:
La violazione dell’obbligo di fedeltà è fonte di responsabilità disciplinare e del relativo obbligo risarcitorio.
Il lavoratore si pone in concorrenza con il datore di lavoro:
Il divieto di concorrenza opera soltanto durante lo svolgimento del rapporto di lavoro e cessa a seguito della risoluzione del rapporto, a meno che le parti non abbiamo stipulato un patto di non concorrenza.
Ai sensi dell’art. 2125 c.c. il datore di lavoro ed il lavoratore possono concordare che successivamente alla cessazione del rapporto (per qualsiasi motivo) il lavoratore sia obbligato a non svolgere attività in proprio o alle dipendenze di altri, in concorrenza con il precedente datore di lavoro.
Tale accordo può essere raggiunto in qualsiasi momento dello svolgimento del rapporto e anche dopo la sua conclusione.
A pena di nullità il patto di non concorrenza deve:
Il patto può riguardare una qualsiasi attività lavorativa che possa competere con quella del datore di lavoro e non deve quindi limitarsi alle sole mansioni svolte nel corso del rapporto.
È di 3 anni (5 per i dirigenti) che decorrono dal primo giorno successivo alla cessazione dell’attività lavorativa. L’eventuale durata maggiore convenuta si riduce automaticamente a 3 anni (5 per i dirigenti).
Solo con il consenso di entrambe le parti.
Se viene violato dal datore di lavoro, il lavoratore può agire per ottenere il compenso o per risolvere il contratto. In caso di violazione da parte del lavoratore, l’azienda può ripetere i compensi già erogati e chiedere il risarcimento dei danni provocati dal lavoratore.